IWA Italy - International Web Association Italia

Lo scopo di questi Principi di pratica è di stabilire un insieme di regole che guidino tutti i soci dell’IWA nel perseguimento delle proprie rispettive professioni Web. E’ obbligatorio per tutti i soci fornire il proprio servizio in modo tale da infondere un forte senso di fiducia e sicurezza tra essi e i loro datori di lavoro, i loro clienti e il pubblico. Competenza professionale, buona reputazione, integrità, correttezza, impegno e affidabilità sono le basi per stabilire e mantenere di relazioni professionali. Perciò tutti i soci devono aderire a un codice di condotta fatto di serietà, rispetto, affidabilità e fiducia nei confronti del pubblico e di tutti gli utenti della rete.

Principio #1. Qualità del servizio

La qualità del servizio è requisito fondamentale per tutti i soci. La qualità del servizio di un socio è il risultato della competenza tecnica, della reputazione, del tipo di comunicazione quanto più possibile e disponibile e informativa, e di una particolare cura della proprietà.

Interpretazione:

1. La competenza tecnica è frutto di un bagaglio di conoscenze e della loro abile applicazione.

a) Conoscere vuol dire essere in possesso di una ricca capacità di comprensione dell’ambito di pratica o di lavoro di un socio, basato su preparazione ed esperienza. Poiché la competenza tecnica non è statica, è necessario un continuo aggiornamento, insieme formale e informale, per migliorare le proprie conoscenze e la capacità di comprensione dei problemi;

b) L’abilità è l’appropriata applicazione della conoscenza. Essa consiste nel mettere a fuoco le proprie conoscenze nel modo più efficace, producendo così un servizio erogato in modo diligente ed esaustivo. Ciò include la capacità di riconoscere, quando necessario, di dover aver bisogno di una qualificata assistenza suppletiva e del consiglio di esperti;

2. La reputazione è una dote che si dimostra attraverso affidabilità, sincerità e un’impeccabile condotta professionale. Essa richiede piena trasparenza di divulgazione per quanto riguarda tutte le informazioni, i dati e la documentazione attinenti. Essa si esprime fornendo un servizio caratterizzato dalla massima integrità possibile. 3. La capacità di comunicazione deve essere disponibile, accurata e precisa dal punto di vista dell’informazione. Essa include – senza esserne tuttavia limitata -: la tempestività e l’appropriatezza necessarie nelle risposte; la capacità di onorare gli impieghi e di soddisfare le richieste di informazioni da parte del cliente e del datore di lavoro; di fornire rendiconti periodici al cliente e al datore di lavoro circa il progresso del progetto; informare per tempo il cliente e il datore di lavoro nel caso in cui si sia impossibilitati a onorare la scadenza. 4. Qualunque proprietà affidata al socio dal cliente o dal datore di lavoro crea una relazione di fiducia che comporta il fatto che si debba tenere un’accurata documentazione, e che la proprietà non sia mescolata o usata a fini personali.

Principio #2. Piena trasparenza di divulgazione

La piena trasparenza per quanto riguarda la divulgazione dei dati relativi all’attività del socio richiede la trasmissione senza riserve al cliente, al datore di lavoro e al pubblico, di tutte le dovute informazioni di cui il socio è in possesso riguardo al proprio lavoro.

Interpretazione:

1. La trasparenza nei confronti del cliente/datore di lavoro significa la piena divulgazione di:

a) Conflitti di interessi (incluso – ma non limitato da – ragioni personali, finanziarie, emotive, o di impiego, previe o correnti);

b) Mancanza di competenza o di esperienza.

2. La trasparenza nei confronti dell’utenza con cui il socio stringe rapporti di lavoro vuol dire divulgazione di:

a) Tutte le informazioni attinenti al progetto (per esempio, la natura del progetto, i diritti acquisiti e i diritti conservati, il programma di lavoro per attuare il progetto, le basi di pagamento);

b) Tutti i diritti statutari e equi disponibili.

3. La piena diffusione non include informazioni privilegiate, eccetto nel caso in cui fosse altrimenti richiesto nell’ambito di procedimenti giuridici.

Principio #3. Tariffe congrue e ragionevoli

Qualunque socio dell’Associazione dovrà sempre e comunque imporre tariffe congrue e ragionevoli commisurate al servizio offerto, e dovrà sempre indicare chiaramente l’ammontare delle tariffe prima di erogare il servizio. In nessun caso il socio potrà accettare remunerazione per il servizio reso da parte di più di un cliente senza previa conoscenza e accordo scritto di tutte le parti in causa. Tutte le tariffe addebitate per i servizi offerti, dovranno essere in accordo con le clausole statutarie applicabili, e/o con le regole e gli usi stabiliti in ambito locale. Una tariffa è congrua e ragionevole se può essere giustificata alla luce di tutte le circostanze del caso, inclusi i seguenti fattori.

Interpretazione:

1. Ogni socio è tenuto ad assicurare relazioni contrattuali scritte intorno a ogni aspetto, allo scopo di evitare fraintendimenti e di assicurare un miglior servizio ai clienti.

a) Allo scopo di proteggere tutte le parti con cui il socio intrattiene transazioni d’affari, ogni socio deve assicurare che tutti gli obblighi e gli impegni finanziari siano messi per iscritto, prima dell’inizio del lavoro e siano indicati precisamente gli accordi fra le parti; inoltre, deve assicurare, al momento di svolgere il lavoro, che copia di tali accordi pervenga per tempo ad ognuno dei contrattori dell’accordo, e che tutto sia trattato secondo le istruzioni di tutte le parti in causa. Non si potrà ricevere da parte di nessun socio, né direttamente né indirettamente, alcun rimborso, tariffa, commissione, sconto o altra forma di beneficio senza previa conoscenza e accordo di tutte le parti.

b) La relazione di fiducia tra il socio e il cliente richiede assoluta trasparenza di informazione per quanto riguarda l’ambito finanziario, e fa divieto assoluto ad ogni socio di accettare una qualunque forma di compenso occulto.

c) Nessuna tariffa, compenso, costo, commissione, interesse, rimborso, spese di spedizione, sconto, o una qualsivoglia forma di indennità in relazione all’impiego professionale potrà essere accettata dal socio da parte di altri che non sia il cliente, senza che il cliente ne sia a conoscenza e dichiari il proprio accordo; laddove la tariffa dell’associazione sia corrisposta da da altri che non sia il cliente, occorrerà il consenso di questa persona.

d) L’accordo con il cliente impone al socio l’obbligo di rendere un servizio competente e coscienzioso. Nel caso in cui egli non risultasse in grado di renderlo, è suo obbligo procurarsi assistenza presso chi può offrire le adeguate qualifiche e conoscenze. Il socio non deve impegnare, raccomandare o suggerire l’uso di servizi di altre organizzazioni o compagnie senza averne fatto previa menzione al cliente. Inoltre egli non dovrà accettare nessun rimborso o profitto sulle spese sostenute per il cliente senza che egli ne sia a conoscenza e ne autorizzi l’effettuazione per iscritto. Ogni socio deve rendere conto al cliente dei costi diretti e indiretti relativi a servizi addizionali.

e) I soci non devono fornire servizi ove le loro competenze non siano adeguate al livello richiesto. Laddove vengano richiesti servizi che esulino dall’area di competenza del socio, questi ha l’obbligo di ricorrere al supporto di persone qualificate nell’ambito del servizio richiesto.

f) I soci non devono raccomandare o suggerire a clienti o a terzi l’uso di servizi erogati da altre organizzazioni o compagnie in cui il socio abbia interessi diretti o indiretti, senza renderli noti, in forma scritta, al momento in cui si appresta a proporre la raccomandazione o il suggerimento.

g) Ogni socio deve essere sempre vigile nel ravvisare la propria mancanza di competenze riguardo a un particolare compito, e nel riconoscere il disservizio che renderebbe al cliente nel caso intraprendesse il lavoro. In questo caso il socio deve declinare l’offerta oppure dovrà assicurarsi la collaborazione di esperti, oppure ancora dovrà indirizzare il cliente verso una persona competente.

2. Una tariffa congrua e ragionevole dipende, e si calcola, in ragione dei seguenti fattori:

a) Il tempo e lo sforzo richiesti e impiegati;

b) La difficoltà e l’importanza dell’argomento;

c) La possibilità reale che l’accettazione dell’impiego precluda altri impieghi;

d) La tariffa abitualmente imposta al livello locale per prestazioni richieste a persone con le stesse credenziali;

e) L’ammontare in causa e il risultato ottenuto;

f) Le limitazioni di tempo imposte dal datore di lavoro, dal cliente o dalle circostanze;

g) La natura e la durata della relazione professionale con il cliente o con il datore di lavoro;

h) L’esperienza, la reputazione e l’abilità del socio che eroga il servizio;

i) La circostanza se la tariffa sia fissa o contingente;

j) L’assenso informato del cliente o del datore di lavoro alla tariffa o all’accordo d’impiego;

k) Le tariffe autorizzate da statuti e regolamenti;

l) Il socio non deve cercare di stabilire tariffe per i servizi offerti suggerendo o implicando, direttamente o indirettamente, che i prezzi si basano su indicazione dell’associazione, dell’istituto, della società o del comune a cui appartiene il socio.

m) Ogni socio deve essere pronto a spiegare i criteri su cui basa la formulazione dei prezzi (in special modo se il cliente è all’oscuro dei criteri di misurazione delle tariffe).

3. Il socio deve evitare qualunque tipo di controversia con il cliente per quanto riguarda le tariffe. Controversie e malintesi riguardo l’aspetto finanziario nuocciono alla reputazione professionale del socio. Egli è tenuto a dare al cliente una stima corretta riguardo a prezzi e tariffe indicando possibili variazioni, cosicché il cliente possa prendere decisioni informate. 4. Nessuna delle cose scritte qui può essere interpretata come proibizione di doni e gratifiche che sono altrimenti permessi dalle regole e dalle politiche stabilite dal datore di lavoro o dal cliente.

Principio #4. Informazioni confidenziali

Ogni socio dovrà preservare nel più stretto riserbo tutte le informazioni fornite in via confidenziale dal cliente o dalla persona che richieda discrezione. In aggiunta all’obbligo di fiducia del socio nei confronti del cliente, egli dovrà tenere in ogni momento un comportamento leale negli interessi del cliente per quanto concerne le informazioni confidenziali, e non dovrà intraprendere nessun’attività che possa essere ragionevolmente interpretata come contraria agli interessi del cliente. I soci non dovranno usare informazioni date a titolo confidenziale per scopi o per guadagni personali. Il socio non deve rivelare a terzi nessuna delle informazioni confidenziali riguardo agli affari o alla vita privata del cliente a meno che la loro rivelazione non sia prescritta dalla legge. Tutti gli obblighi e i doveri del socio nei confronti di clienti, aziende, o datori di lavoro, si applicano anche a relazioni pregresse con precedenti clienti, aziende e datori di lavoro. Il socio dovrà comportarsi in modo professionale anche quando, per una qualunque ragione, termini la relazione tra socio e cliente.

Interpretazione:

1. Il socio ha il dovere di tenere nel più stretto riserbo ogni tipo di informazione acquisita nel corso della relazione professionale di affari, e non dovrà divulgare alcuna informazione a meno che non sia espressamente autorizzato dal cliente stesso, o non gli sia richiesto dalla legge. 2. Il socio ha l’obbligo della riservatezza con ogni cliente senza distinzione, sia egli occasionale o abituale. Questo dovere prosegue anche oltre la soluzione della relazione di lavoro, e continua indefinitamente dopo che il socio ha finito di lavorare per il cliente, qualunque siano state le possibili divergenze sorte tra i due. 3. I soci non possono offrire un servizio di qualità in assenza di una comunicazione piena e senza riserve con il cliente. Al contempo, i clienti devono poter avere la piena assicurazione che, a meno di espressa richiesta, gli argomenti discussi con il socio a cui si rivolgono rimarranno confidenziali. 4. La rivelazione di informazioni riguardanti il cliente può essere ammessa nel caso in cui ciò sia reso necessario per difendere il socio stesso, i suoi associati o impiegati da eventuali accuse di irregolarità o cattiva condotta, oppure nel caso di procedimenti legali atti a stabilire o riscuotere le tariffe, ma solo ove necessario. 5. La relazione tra cliente e socio vieta che quest’ultimo usi informazioni confidenziali per beneficio proprio o di terzi, o a svantaggio del proprio cliente.

Principio #5. Uso di pubblicità e di altre pratiche promozionali

Ai soci è concesso di usufruire solo di quelle pratiche promozionali e di pubblicità che informino in modo corretto e accurato i clienti e il pubblico circa i servizi offerti, le qualifiche, le credenziali e qualunque tipo di informazione pertinente l’ambito professionale.

Interpretazione:

1. I soci dovranno usare il logo, gli emblemi, le designazioni e i marchi registrati dell’Associazione solo secondo le direttive dell’Associazione. 2. I nomi IWA, IWA Italy, International Web Association, la designazione Certified Web Professional (CWP) e i relativi marchi ed emblemi, sono proprietà esclusiva dell’Associazione. 3. I soci dovranno astenersi da un uso del logo, degli emblemi, delle designazioni e dei marchi registrati dell’Associazione che rappresenti, parli o agisca per conto dell’Associazione, ove non vi sia autorizzazione specifica.

Interpretazione:

1. Le pratiche pubblicitarie dei soci dovranno riflettere in modo corretto e accurato le loro qualifiche culturali e professionali, l’esperienza, le designazioni professionali, e l’area di specializzazione. 2. Descrizioni di qualifiche o certificati devono essere presentati in modo preciso, circostanziato e non fuorviante. 3. La designazione IWA può essere usata solo da quei soci a cui sia stata conferita dall’Associazione. 4. Tutte le pratiche promozionali e pubblicitarie non dovranno mai travalicare i limiti del buon gusto, o essere offensivi e contrari al pubblico o all’Associazione. 5. Tutte le pratiche promozionali e pubblicitarie non devono creare aspettative non realistiche nei clienti o nel pubblico.

Principio #6. Leggi e condotta negli affari

Ogni socio deve obbedire a tutte le leggi, regole, norme, requisiti di certificazioni e licenze applicabili alla sua professione. Tutte le pratiche professionali e di affari dovranno svolgersi in perfetto accordo con le vigenti leggi, regole, principi professionali e disposizioni che regolano la pratica professionale di ogni socio.

Interpretazione:

1. L’obbedienza alle leggi, alle regole, alle disposizioni, ai requisiti di certificazioni e licenze dovrà altresì includere quanto segue:

a) Nell’erogare o nell’appaltare servizi i soci dovranno seguire le direttive anti-discriminazione, agendo senza discriminare le persone in base alla razza, al credo, al sesso, alla nazionalità, o le persone appartenenti a classi legalmente protette.

b) I soci dovranno offrire la loro totale collaborazione per rafforzare le norme e le disposizioni dell’Associazione.

Principio #7. Cittadinanza esemplare

I soci devono assumere una condotta di vita che vada al di là degli interessi propri o corporativi e che abbia come orizzonte l’interesse generale della società, non limitandosi solamente all’astensione dal danno.

Interpretazione:

1. Requisito indispensabile è che i soci evitino condotte immorali che risultino in turpitudine, disonestà, frode, o falsità. 2. Ogni socio deve condurre le proprie attività personali o di affari alla luce e in conformità dei più alti principi morali conformemente all’adesione e agli scopi dell’International Web Association.

Principio #8. Relazioni tra impiegato/datore di lavoro e/o cliente/cliente precedente

Ogni socio ha il dovere della lealtà e della fedeltà nei confronti del proprio cliente o datore di lavoro, fintanto che ciò non risulti in infrazioni del Codice di Etica dell’ International Web Association.

Interpretazione:

1. Ogni socio deve sempre e solo agire nell’ambito della propria occupazione. 2. La divulgazione di informazioni confidenziali ricevute durante il corso dell’impiego può essere regolata da contratti di impiego, convenzioni non da competere come parte della vendita di un affare e/o di susseguente pubblicazione di informazioni coperte in precedenza dall’obbligo del riserbo. I soci devono sempre e in ogni caso usare la massima discrezione nel divulgare a terzi informazioni coperte in precedenza dall’obbligo del riserbo. 3. Ogni socio deve rivelare eventuali doppi impieghi quando essi possano risultare in conflitto con l’impiego principale o nel caso in cui il datore di lavoro ne richieda la rivelazione. [/toggle]

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