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Roberto Scano , 14/11/2012 12:08
Il comma 35 dell'art. 1 della LEGGE 6 novembre 2012, n. 190  "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" (GU n. 265 del 13-11-2012 )  inserisce un'importante compito per il (prossimo?) Governo in materia di trasparenza amministrativa.
35. Il Governo e' delegato ad  adottare,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  il riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni,  mediante  la  modifica   o   l'integrazione   delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che  prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche; b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o  comunque  di esercizio di  poteri  di  indirizzo  politico,  di  livello  statale, regionale  e  locale.  Le  dichiarazioni  oggetto  di   pubblicazione obbligatoria di cui alla  lettera  a)  devono  concernere  almeno  la situazione  patrimoniale  complessiva   del   titolare   al   momento dell'assunzione  della  carica,  la  titolarita'   di   imprese,   le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro  il secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da'  diritto l'assunzione della carica; d)   ampliamento   delle   ipotesi   di   pubblicita',   mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  sia  con  riferimento  a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione; e)   definizione   di   categorie   di   informazioni   che    le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita'  di  elaborazione dei relativi formati; f) obbligo di  pubblicare  tutti  gli  atti,  i  documenti  e  le informazioni di cui al presente comma anche  in  formato  elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di  dati  aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il  piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la  ridistribuzione  senza ulteriori  restrizioni  d'uso,  di  riuso  o  di  diffusione  diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'; g) individuazione, anche mediante  integrazione  e  coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione  della disciplina vigente, delle responsabilita' e  delle  sanzioni  per  il mancato,  ritardato  o  inesatto  adempimento   degli   obblighi   di pubblicazione.

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