, 16/08/2023 11:44
Il 26 agosto 2023 entrerà in vigore il DECRETO 4 agosto 2023, n. 109 "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2." (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023).
Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto, tra i requisiti per essere iscritti all'elenco dei consulenti tecnici d'ufficio vi è il seguente, che consente ai soci di IWA Italy in regola con gli adempimenti statutari (di professionalità e di validità dell'iscrizione) di poter ottemperare:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
Al comma 2 dell'art. 4 si esplicita meglio quali siano i requisiti per le associazioni professionali, ed anche in questo caso IWA Italy rientra nei soggetti che rilasciano attestato di qualità:
Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
Fermo restando gli obblighi di formazione continua definiti dal comma 3 dell'art. 4 per quanto riguarda la competenza tecnica, ll comma 4 stabilisce invece che tale competenza è dimostrabile, tra l'altro, con almeno 5 anni di esperienza nel settore oppure con:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purche' l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attivita' professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Si ricorda, relativamente al punto c) che l'associazione ha stipulato apposita convenzione con Intertek Italia per il rilascio di certificazioni rispetto alle norme della famiglia UNI 11621 (in particolare 11621-3 per le professioni web), riservata agli associati, con una scontistica disponibile in area soci.