, 12/12/2012 19:24
Approvato il 12/12/2012 il testo del maxi-emendamento al decreto Crescita 2.0, convertito quindi in legge il giorno successivo con votazione della Camera dei Deputati. Molte sono le novità ma mi soffermo sulle tematiche relative all'accessibilità, con un estratto dal documento del centro studi della Camera dei Deputati. Grazie al lavoro svolto dalla nostra associazione e con il supporto di parlamentari (in primis Antonio Palmieri), nonché all'attività dello staff del ministro Profumo, molte tematiche dell'inclusione digitale sono state inserite all'interno di questo testo normativo all'interno dell'art.9. Il comma 4 reca diverse modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. In particolare la lettera a) stabilisce che, oltre a quanto già previsto dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, mediante il quale se ne definisce il campo di applicazione, ai “soggetti erogatori” si aggiungono tutti i coloro i quali usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet. La lettera b) apporta un'integrazione dell'articolo 4 (Obblighi per l'accessibilità), commi 4 e 5 della citata L. 4/2004. Il comma 4, in particolare, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistita adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. In base alla modifica ora apportata, si stabilisce che all'Agenzia per l'Italia digitale sia attribuito il compito di stabilire le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale. Si prevede, inoltre, che i datori di lavoro pubblici provvedano all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate - è ora specificato - alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. Il comma 5 modifica l'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Quest'ultimo, recante Criteri di computo della quota di riserva, prevede che i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affidi una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro (in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877) e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, siano computati ai fini della copertura della quota di riserva. A seguito della modifica apportata è stato previsto che vengano predisposti a favore dei lavoratori disabili degli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, è stata ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità". Il comma 5-bis, introdotto al Senato, novella l’articolo 124 del TUEL, in modo da preveder che tutte le deliberazioni degli enti locali sono rese pubbliche mediante pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Il comma 6 apporta ulteriori puntuali modifiche al CAD, inserendo alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema della accessibilità. In particolare:
- la lettera a), tra le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione;
- la lettera b) introduce l'accessibilità alle tecnologie assistive, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 relativamente al processo di formazione nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
- la lettera c) introduce il criterio di accessibilità dei documenti indipendentemente dalla condizione di disabilità personale;
- la lettera d) assicura il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità anche per quanto attiene alla messa a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per via telematica dell'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà;
- la lettera e) assicura che le informazioni contenute sui siti siano conformi, accessibili e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
- la lettera f), garantisce il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità anche con riferimento alle regole tecniche dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
«Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è aggiunto il seguente: 2-bis. Il materiale di cui al comma 2 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all'obbligo di deposito della versione digitale accessibile ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l'acquisto dagli editori ad un prezzo inferiore rispetto a quello della versione cartacea».Qualcosa è passato però all'art. 11, in particolare al comma 1 in relazione ai libri di testi digitali. Il comma 1 introduce la “versione digitale” del libro di testo, che va a sostituire la “versione on line scaricabile da internet”. A seguito di una modifica apportata dal Senato con emendamento da noi proposto, la versione digitale deve risponde ai requisiti di cui alla L. n. 4 del 2004, in materia di accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Al riguardo si segnala, come già evidenziato in precedente nota, che le disposizioni della legge 4/2004 si applicano già, in base all’art. 5 della stessa, anche al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole. Vi è inoltre tutta una parte a cui ho partecipato direttamente allo sviluppo relativa all'inclusione intelligente (così tradotta, mentre in origine era "smart inclusion") al fine di estendere le tematiche di inclusione digitale anche alle smart cities per evitare di creare nuove barriere. Anche in questo caso non si potranno concedere contributi a chi non rispetti i requisiti di accessibilità dei servizi (hardware e software) nei progetti smart-city. Ora non resta che attendere l'aggiornamento del decreto dei requisiti di accessibilità per i siti Web, in carico al Ministro Profumo, per concludere positivamente questa legislatura, decreto ministeriale di particolare importanza per consentire un adeguato monitoraggio dei siti Web destinatari della legge che ora includono anche soggetti esterni alle P.A. Posso dire di essere finalmente contento.